protocollo
sullo sviluppo sostenibile
e compatibile del sistema bancario
Il 16 giugno 2004, in Roma
l’Associazione
Bancaria Italiana
e
la Federazione Autonoma
Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri)
la Federazione Italiana
Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl)
la Federazione Italiana
Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil)
la Uil
Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uil C.A.)
premesso che:
·
il sistema di relazioni sindacali nel settore del
credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica
dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con
particolare riguardo al metodo concertativo ed agli
assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl
11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria –
che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di contrattazione
(aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli
ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche
tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e
materie del secondo livello;
·
in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo
d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso
principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del
sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;
·
in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il
governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento
nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione,
secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari
opportunità”;
·
in adempimento del predetto Protocollo sono stati
stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo
nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito
al riposizionamento strategico ed al riequilibrio
competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors
europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai
processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli
assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e
dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi,
l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle
relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione
delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di
equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di
solidarietà di settore;
·
le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità – anche
alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso
– di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior
utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4
aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto
competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
·
il nuovo ccnl, in coerenza e
continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare,
anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole
che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle aziende ed attese dei
lavoratori;
·
con il presente Protocollo le Parti stipulanti,
pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di
opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra
le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della
reputazione complessiva del sistema;
·
il presente Protocollo costituisce una utile cornice
ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999,
A)
quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto
dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà
degli anni ’90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa
e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne
l’impostazione concertativa e la funzione propulsiva,
particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente
sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune
impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel
rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed
attuazione della normativa contrattuale;
3. riaffermano il ruolo centrale delle
risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento
indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa;
4. riconoscono che l’obiettivo di cui al
punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale,
un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro,
l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle
prestazioni, degli ambienti di lavoro, l'efficacia della prevenzione e degli
interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi
attivamente affinché – in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si
esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti
del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza,
nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni
politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire
i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla
competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza
delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi
offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono
che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai
diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e
dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile,
ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed
ambientali connessi all’esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi
incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di valutazione del personale,
che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi
declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza
dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al
fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia,
coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di
sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9
e 10, le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella
prospettiva di ricercare soluzioni condivise;
9. ritengono opportuno che le aziende
prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali
firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro – da tenere in
sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per dirimere controversie
rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema
incentivante;
11. confermano che al personale impegnato
nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole
chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la
clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di
prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle
caratteristiche del prodotto.
In
particolare tali obiettivi si realizzano:
·
dedicando al medesimo personale una formazione specifica e
specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
·
ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione
degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli
stessi;
·
assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge
e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano
operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
Dichiarazioni
delle Parti
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di aziende di credito meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.
2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Aziende a valutare con la massima attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
B)
Con riferimento alle aziende che volontariamente intendono adottare l'approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare - quella europea - l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.
Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione, nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:
· analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
· nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:
- relazioni sindacali ai vari livelli;
- assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
- sviluppo delle competenze e crescita professionale;
- pari opportunità professionali;
- comunicazione interna alle aziende;
-
work life balance;
-
salvaguardia dell’ambiente per
gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo,
etc.);
- iniziative a favore di disabili;
- iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
- azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
- gestione del patrimonio intellettuale delle aziende.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.